Valorizzazione, promozione e tutela del MADE IN ITALY

DESCRIZIONE COMPLETA DELLA COMUNICAZIONE

La presente legge reca disposizioni organiche tese a valorizzare e promuovere, in Italia e all’estero, le produzioni di eccellenza, il patrimonio culturale e le radici culturali nazionali, quali fattori da preservare e tramandare non solo a fini identitari, ma anche per la crescita dell’economia nazionale nell’ambito e in coerenza con le regole del mercato interno dell’Unione europea.

INTERVENTI AMMISSIBILI ED ENTITÀ DELL’AGEVOLAZIONE

Sostegno all’imprenditorialità femminile

Al fine di rafforzare il sostegno alle iniziative di autoimprenditorialità promosse da donne e allo sviluppo di nuove imprese femminili in tutto il territorio nazionale.

La nuova normativa prevede uno stanziamento pari a 15 milioni di euro.

Misure di incentivazione della proprietà industriale: il Voucher 3i 

Per l’anno 2024, con una spesa autorizzata di 8 milioni di euro, la nuova legge concede alle start-up innovative e alle microimprese il Voucher 3i (“investire in innovazione”). Il Voucher potrà essere utilizzato per l’acquisto di servizi di consulenza relativi a:

–        verifica della brevettabilità delle invenzioni;

–        effettuazione di ricerche di anteriorità preventive;

–        redazione della domanda di brevetto e di deposito presso l’UIBM;

–        l’estensione all’estero della domanda nazionale di brevetto (art. 6). 

Marchi di particolare interesse e valenza nazionale  

Nel momento in cui un’impresa è titolare o licenziataria di un marchio di particolare interesse e valenza nazionale registrato da almeno 50 anni ovvero per il quale sia dimostrabile l’uso continuativo da almeno 50 anni (c.d. “marchio storico”), la nuova legge introduce la seguente disciplina, volta a tutelare e preservare tali caratteristici segni distintivi:  

–        ove l’impresa intenda cessare definitivamente l’attività svolta, deve notificare preventivamente al MIMIT le informazioni relative al progetto di cessazione dell’attività (indicando, in particolare, i motivi economici, finanziari o tecnici che impongono la cessazione medesima);

–        Una volta ricevuta tale notifica, se il marchio non è stato oggetto di una cessione a titolo oneroso da parte dell’impresa, il MIMIT ha dunque la facoltà di subentrare gratuitamente nella titolarità del marchio al fine preservarne la tutela;

–        In tal caso, il MIMIT è autorizzato ad utilizzare tale marchio esclusivamente in favore di imprese, anche estere, che intendano investire in Italia oppure trasferire in Italia attività produttive ubicate all’estero (art. 7).

Inoltre, ove si trattasse di un marchio che risulta inutilizzato da almeno 5 anni, il MIMIT può comunque depositare una domanda di registrazione di tale marchio a proprio nome. 

Il contrassegno per il made in Italy 

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della nuova legge, il MIMIT è tenuto ad adottare, con decreto, un contrassegno ufficiale di attestazione dell’origine italiana delle merci, di cui è vietato a chiunque l’uso, da solo o congiuntamente con la dizione “made in Italy”, fuori dai casi che saranno stabiliti dal Ministero. In particolare, la nuova legge consente di apporre tale contrassegno, su base volontaria, alle imprese che producono beni sul territorio nazionale. Si prevede dunque che il MIMIT stabilisca:  

–        le forme grafiche e le tipologie di supporti ammessi;

–        le modalità e criteri di autorizzazione all’apposizione del contrassegno;

–        i settori merceologici e le tipologie di prodotti ammissibili per l’applicazione della disciplina;

–        le regole che le imprese dovranno rispettare nell’utilizzo del contrassegno; v. la tecnologia da utilizzare ai fini di garanzia della certificazione e della tracciabilità della filiera dei prodotti sui quali il contrassegno verrà apposto (art. 41). 

Fondo per la protezione delle indicazioni geografiche registrate e dei prodotti agroalimentari italiani nel mondo  

La nuova normativa autorizza la spesa di 2 milioni di euro per ognuno degli anni 2024 e 2025 per finanziare le attività finalizzate alla tutela all’estero delle indicazioni geografiche italiane agricole, alimentari, del vino e delle bevande spiritose (c.d. “II.GG.”). Ammesse al finanziamento al carico del fondo sono, ad esempio:

–        le attività connesse alla registrazione di indicazioni geografiche in Paesi terzi (oppure di marchi privatistici, in assenza di legislazione analoga a tutela delle II.GG. nel Paese di riferimento), previa valutazione tecnica del Ministero dell’agricoltura (nell’ambito di tali attività si ricomprendono quelle connesse alla rinnovazione periodica delle registrazioni);

–        le attività connesse alla presentazione di opposizioni avverso la registrazione, in Paesi terzi, di marchi o altri titoli di proprietà intellettuale richiesta da soggetti diversi dai Consorzi di tutela riconosciuti in base alla normativa vigente o dalle autorità italiane, se in contrasto con accordi internazionali dei quali l’Italia o l’UE sono parti contraenti.  I criteri e le modalità di finanziamento saranno stabiliti dal MIMIT entro 120 giorni dall’entrata in vigore della nuova legge. 

Ricognizione e tutela dei prodotti industriali e artigianali tipici

 Entro i prossimi 90 giorni, la nuova normativa consente alle regioni di effettuare una ricognizione delle produzioni artigianali e industriali tipiche italiane che sono già oggetto di forme di riconoscimento o di tutela, ovvero per le quali la reputazione e la qualità sono fortemente legate al territorio locale (artt. 42 e ss.). Gli esiti di tale ricognizione verranno trasmessi al MIMIT, il quale, con decreto, definirà un regime uniformemente valido e applicabile per la protezione a livello nazionale dei prodotti tipici. Le associazioni di produttori (come definite all’art. 44) adotteranno disciplinari di produzione di tali prodotti (i cui requisiti sono indicati all’art. 45) e presenteranno dunque alla regione competente una dichiarazione di interesse ai fini della ricognizione sopra descritta.

Inoltre, viene concesso alle associazioni di produttori un contributo per le spese tecniche sostenute per la predisposizione del suddetto disciplinare. 

Distretti del prodotto tipico italiano  

Si definiscono ’distretti del prodotto tipico italiano’ i sistemi produttivi locali “caratterizzati dalla sinergia di soggetti che si aggregano per la produzione di uno specifico prodotto agricolo o agroalimentare avente valenza fortemente territoriale, al fine della valorizzazione e della promozione del prodotto tipico italiano nei mercati nazionali e internazionali” (art. 39). La nuova legge istituisce, presso il Ministero dell’agricoltura, un fondo dedicato a tali distretti, con la dotazione iniziale di 2 milioni di euro. A tale fondo potranno accedere i distretti riconosciuti, con decreto, dal Ministro dell’agricoltura, previa proposta della regione o della provincia autonoma competente, sentiti gli enti locali coinvolti e tenendo conto di:  

–        potenzialità di sviluppo territoriale e del prodotto in termini quantitativi e qualitativi;

–        rappresentatività del prodotto rispetto al territorio;

–        ruolo strategico del prodotto nell’ambito della filiera produttiva. 

Le misure settoriali: la filiera del legno al 100% naturale  

La nuova normativa è intesa a promuovere, sostenere e valorizzare le filiere strategiche nazionali anche attraverso delle misure specifiche di settore, improntante alla valorizzazione della sostenibilità della produzione nei settori considerati. Invero, per quanto concerne la filiera del legno al 100% naturale, attraverso lo sviluppo tecnologico e digitale delle imprese nonché la creazione di sistemi di produzione automatizzati, si intende promuovere:

–        lo sviluppo delle certificazioni di gestione forestale sostenibile;

–        il sostegno degli investimenti per la vivaistica forestale;

–        la creazione e il rafforzamento di imprese boschive e della filiera della prima lavorazione del legno (art. 8).  A tali fini, viene autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per il 2024 per la concessione di contributi a fondo perduto (15 milioni) e finanziamenti a tasso agevolato (10 milioni). Entro due mesi a partire dall’entrata in vigore della legge, il MIMIT dovrà dunque individuare, con decreto:  

–        i soggetti beneficiari di tali contributi e finanziamenti;

–        le modalità di attuazione delle finalità sopra esposte;

–        il soggetto incaricato della relativa gestione.  

Le misure settoriali: la filiera delle fibre tessili naturali e la transizione verde e digitale nella moda  

Per quanto concerne la filiera delle fibre tessili di origine naturale e provenienti da processi di riciclo e di concia della pelle, viene autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l’adozione di misure volte alla valorizzazione dei processi di produzione, con particolare attenzione alla certificazione della loro sostenibilità in termini di riciclo, lunghezza di vita, riutilizzo, biologicità e impatto ambientale. Anche in tale ambito, l’attuazione specifica della misura è rimessa al MIMIT, il quale, entro due mesi a partire dall’entrata in vigore della legge, dovrà individuare, con decreto:  

–        le imprese beneficiarie;

–        le modalità di attuazione della misura di incentivo;

–        il soggetto incaricato della relativa gestione (art. 10).  Infine, un ulteriore e rilevante intervento della nuova legge sul made in Italy, concerne l’adozione di misure di incentivo nei settori del tessile, della moda e degli accessori.

Viene autorizzata una spesa di 10 milioni di euro, al fine di promuovere e sostenere gli investimenti nel territorio nazionale per la transizione ecologica e digitale in tali ambiti di produzione.

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